Cos'è
Statuto dei lavoratori – L. 20 maggio 1970, n. 300 Art. 25. – Diritto di affissione;
CCNQ 07.08.1998 – Art. 3 Diritto di affissione
CCNQ 04.12.2017 – Art. 5 Diritto di affissione; Art. 40 Disapplicazioni
La legge 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce, all’art. 25, che “le Rappresentanze sindacali Aziendali hanno diritto di affissione, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro”.
L’art. 5 del CCNQ dd. 04.12.2017 inerente le modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi e delle altre prerogative sindacali, disciplina, tra l’altro, le attività sindacali e l’esercizio del diritto di affissione, prevedendo l’obbligo, in capo alle Amministrazioni, di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.
A cosa serve
La RSU ed i singoli componenti della stessa possono inserire nella “bacheca sindacale”, per l’ “affissione” in formato digitale, comunicazioni e testi inerenti esclusivamente materie di interesse sindacale che rispettino le norme vigenti in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e G.D.P.R. Regolamento U.E. n°679/2016 ) ed i criteri generali di applicazione di dette norme, in uso in questo Istituto, definiti anche dal Responsabile della Protezione Dati incaricato presso questo Istituto.
Come si accede al servizio
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